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Imu

Normativa di riferimento
Articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
Soggetti passivi
Sono tenuti al versamento dell’imposta:
• il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
• il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
• il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
• il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
• il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.Presupposti dell’imposta

Il presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Assimilazioni
Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
EsenzioniSono esenti dall’imposta municipale propria:
1. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. le fattispecie dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504. Nell’ambito della lettera h) aventi ad oggetto i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, si riportano le zone ricadenti nella zona montana: Fogli 1, 7, 8, 9, oggetto di esenzione;
3. i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.
4. i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

VersamentiIl versamento dell’imposta dovuta è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. L’imposta non è dovuta qualora l’importo annuo sia inferiori ad euro 12.

I Codici tributo da utilizzare per il versamento sono i seguenti:
• 3912– IMU– abitazione principale e relative pertinenze;
• 3913 IMU – fabbricati rurali ad uso strumentale;
• 3914 IMU – Terreni;
• 3916 IMU– aree fabbricabili;
• 3918 IMU –altri fabbricati;
• 3925 IMU – immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d – stato;
• 3930 IMU – immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d – incremento comune;

Obblighi di denunciaI soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con l’apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

E’ possibile compilare la denuncia cliccando il seguente LINK .

Aliquote per l’anno 2019

Delibera Comunale n. 10 del 18-04-2019

Tipologia di immobile  Aliquota
Altri fabbricati  9,6 per mille
Abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze  4 per mille
Aree edificabili e terreni  9,6 per mille

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Il calcolo IMU tiene conto delle aliquote basi fissate per legge e non di quelle deliberate dall’ente.

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