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Tari

Normativa di riferimento
Art. 1, commi 641-666, della L. 27/12/2013, n. 147.
Soggetti passivi
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
Nell’ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Presupposto dell’imposta
Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati nell’art. 23 del regolamento IUC.
Riduzioni ed esenzioni per utenze domestiche
La tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
• abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 25%;
• abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero: riduzione del 25%;
• fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 25%.
Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dalla data della dichiarazione in cui è contenuta la richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
Il Regolamento Comunale all’art.41 prevede sconti nel pagamento del tributo riservati a utenze domestiche che provvedono al recupero in proprio degli scarti compostabili mediante compostaggio domestico, con riutilizzo per attività agricole, di giardinaggio od orticoltura, è prevista una percentuale di riduzione sulla quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione di apposita comunicazione attestante l’aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo. La riduzione verrà definita per ogni anno d’imposta nella delibera di approvazione delle tariffe Tari, e sarà correlata all’effettive economie realizzate nell’abbattimento della frazione organica conferita rispetto all’anno 2013.
Riduzioni ed esenzioni per utenze non domestiche
Per le utenze non domestiche sono previste le seguenti riduzioni:
a) in caso di produzione di rifiuti speciali assimilati, al cui smaltimento provvede direttamente il produttore, la superficie imponibile è ridotta del 20%, a condizione che gli interessati provvedano a comunicare entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti mensilmente prodotti nell’anno, distinti per codici CER, fornendo copia, ed originali in visione, della documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (fatture, formulari mensili e registro di carico e scarico dei rifiuti), rappresentativi dei reali prelievi medi di rifiuti che la specifica attività potrebbe produrre, sia per rifiuti urbani che assimilabili agli urbani.
b) In caso di produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; Qualora vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l’individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta le percentuali previste dall’art. 26 del Regolamento IUC.
VersamentiIl Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze.
Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, qualora successive al pagamento delle rate daranno diritto a rimborso o conguaglio compensativo.
Il versamento della TA.RI. deve essere effettuato, presso qualsiasi sportello bancario o ufficio postale senza aggravio di ulteriori spese, utilizzando esclusivamente il modello F24.
I Codici tributo da utilizzare per il versamento sono i seguenti:
• 3944 – TARI. Tassa sui rifiuti
• 3945 – Interessi TARI.
• 3946 – Sanzioni TARI.

Obblighi di denuncia

I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

Tariffe per l’anno 2019
La tariffa è commisurata:
a) per le utenze domestiche alla superficie calpestabile espressa in mq ed ai componenti il nucleo familiare.
b) Per le utenze non domestiche si basa sugli indici previsti dal D.P.R. 158/1999, che tengono conto del potenziale di produzione di rifiuti connessi alla tipologia di attività.
Delibera Comunale n.3  del 29-03-2019.
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